Disposizioni anticipate di trattamento – DAT

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Guida al deposito delle DAT presso l'Ufficio Stato Civile per la registrazione nel Registro Nazionale e trasmissione alla Banca dati nazionale DAT.


A chi è rivolto

I diretti interessati - ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente", dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere, attraverso le DAT, le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

Descrizione

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della L. n. 219/2017, entrata in vigore il 31/01/2018.

  1. La banca dati Dat ha la funzione di:

    1. raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento

    2. garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca

    3. assicurare la piena accessibilità delle Dat sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

  1. Alimentazione della Banca dati nazionale Dat

    1. gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;

    2. i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili;

    3. i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.

Attenzione: la mancata accettazione da parte del fiduciario, comporta l'impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca dati nazionale.

  1. Modalità di trasmissione delle Dat raccolte dai comuni e dagli uffici consolari italiani all’estero

    Gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero, per trasmettere le Dat alla Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della Dat, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.

  2. Modalità di consultazione delle Dat registrate nella banca dati nazionale

    Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Accesso banca dati DAT

  1. Revoca registrazione

    L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento, ritirando la disposizione depositata in precedenza.

  2. Modifica della Disposizione anticipata di trattamento

    Il Disponente può modificare la propria Dat in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della Dat precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro nazionale seguendo la stessa procedura iniziale.

Come fare

Tali disposizioni possono essere redatte:

  • in forma di atto pubblico

  • in forma di scrittura privata autenticata

  • in forma di scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo

  • in forma di scrittura privata non autenticata ma consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico

  • attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano l'atto in forma scritta.

Cosa serve

Il cittadino che voglia depositare la propria Dat deve:

  • redigere la Dat debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari per accettazione, se nominati dal Disponente;
  • presentarsi all'ufficio di stato civile, con un valido documento di identità (la disposizione può essere presentata anche da altra persone con delega scritta dal Disponente, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell'ufficiale di stato civile);
  • consegnare all'ufficio di stato civile l'originale della Dat. Alla disposizione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari. Non è possibile presentare la Disposizione in busta chiusa;
  • l’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Dat in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle Dat presso il Ministero della Salute. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute (avvio di procedimento) dell’avvenuto deposito della Dat.

Si precisa che:

  • chi riceve non è responsabile di quanto dichiarato nella Dat e dei documenti eventualmente ad essa allegati;
  • chi riceve non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle Dat stesse.
  • il Comune non dispone di moduli per la dichiarazione, che possono essere eventualmente reperiti in internet.

Cosa si ottiene

La registrazione della propria dichiarazione nell'apposito registro, e la trasmissione della dichiarazione alla Banca Dati Nazionale DAT

Procedure legate all'esito

  • Possibilità di revoca della registrazione in qualunque momento.
  • Modifica della DAT attraverso il ritiro della precedente e una nuova iscrizione.

Tempi e scadenze

Nessun termine specifico, ma è consigliato procedere tempestivamente.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Pagina aggiornata il 03/10/2024

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