Cambio di residenza

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Guida per dichiarare il cambio di residenza, chi può presentare la dichiarazione, quando e come farlo, documenti necessari, modalità di presentazione, e normativa di riferimento.


A chi è rivolto

La dichiarazione di cambio residenza può essere presentata:
- dall'interessato (se maggiorenne)
- da un genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale nel caso di minori
- da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare
- dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza), in caso di convivenza (casa di riposo, convitto, convento, caserma)
In caso di aggregazione ad una famiglia già esistente occorre l'assenso di un suo componente maggiorenne.

Descrizione

La residenza è il luogo in cui si ha la dimora abituale, cioè il luogo in cui si dimora per la maggior parte del tempo, anche nel caso di assenze per motivi contingenti come lavoro o studio in altro Comune o all’estero.

La residenza è inoltre, di norma, il centro delle relazioni sociali e familiari , quindi il luogo in cui la persona, anche nel caso si sposti frequentemente, fa comunque ritorno abitualmente.

Si cambia la residenza nel caso in cui:

- si cambia la dimora abituale all’interno dello stesso Comune di residenza (detto anche cambio di indirizzo),

- oppure ci si sposta da un Comune per andare ad abitare in un altro Comune,

- oppure si viene in Italia dall’estero.

Come fare

COME presentare la dichiarazione
La dichiarazione sottoriportata compilata in ogni sua parte e sottoscritta da tutti i membri maggiorenni della famiglia può essere inviata:
- direttamente all’Ufficio Anagrafe
- tramite email inviando la documentazione richiesta all'indirizzo anagrafe@comune.sedico.bl.it
- tramite PEC inviando la documentazione richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata sedico.bl@cert.ip-veneto.net
- tramite il portale ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

E' IMPORTANTE SAPERE CHE
- il cambio di residenza non comporta l'aggiornamento della Carta di Identità, che rimane comunque valida fino alla sua naturale scadenza.
- il cambio di residenza comporta l’aggiornamento della patente e dei libretti di circolazione dei mezzi di cui si è proprietari (ad eccezione dei mezzi agricoli). Tale variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell'Archivio Nazionale Veicoli senza il rilascio al cittadino del tagliando da applicare sulla Carta di Circolazione. Il cittadino, previa registrazione gratuita sul Portale dell'Automobilista, può effettuare il download dell'attestazione contenente i dati di residenza registrati nell'Archivio Nazionale Veicoli, da esibire in caso di necessità.
- agli effetti anagrafici formano un'unica famiglia le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi che dimorano nella stessa abitazione; la famiglia anagrafica può essere diversa dal nucleo familiare che si rileva per altri fini (es. fiscale).

Cosa serve

  • dichiarazione di trasferimento di residenza;
  • copia di un documento d’identità di tutti i membri della famiglia interessati;
  • modulo integrativo per la dichiarazione di trasferimento di residenza;
  • dichiarazione di assenso del proprietario/locatario e/o dell'intestatario della famiglia;
  • codice Fiscale;
  • contratto di locazione/comodato (se in locazione o comodato d’uso);
  • dati catastali (se proprietari);
  • dichiarazione di assenso del proprietario (negli altri casi);
  • dichiarazione di assenso dell’intestatario della famiglia, nel caso di ingresso in una famiglia preesistente;
  • dati relativi a patente di guida/targhe veicoli.

 

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

I cittadini extracomunitari, oltre alla documentazione elencata sopra, devono sempre allegare:

  • copia del permesso di soggiorno o della documentazione alternativa prevista dall’Allegato A (disponibile di seguito);
  • passaporto rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cittadinanza - oppure titoli che danno diritto al soggiorno rilasciati dalla Questura.

 

CITTADINI COMUNITARI

Solo in caso di provenienza dall’estero o di nuova iscrizione di persone cancellate da altri Comuni, il cittadino UE deve:

  • allegare copia di un documento di identità valido per l'espatrio, rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cittadinanza
  • comprovare la legalità del suo soggiorno attraverso uno dei documenti previsti dall’Allegato B (disponibile di seguito)

Cosa si ottiene

  • Iscrizione anagrafica nei due giorni lavorativi successivi alla dichiarazione.
  • Aggiornamento della residenza per patente e libretti di circolazione dei veicoli.
  • Comunicazioni relative all'esito degli accertamenti entro 45 giorni.
  • Possibilità di download dell'attestazione di residenza attraverso il Portale dell'Automobilista.

Procedure legate all'esito

La propria posizione è verificabile tramite il portale ANPR (https://www.anagrafenazionale.interno.it/). L'Ufficiale d'Anagrafe effettua l’iscrizione anagrafica nei due giorni lavorativi successivi alla dichiarazione e successivamente provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti. Tuttavia, se gli accertamenti danno esiti negativi, l'Ufficio Anagrafe interrompe il procedimento e invia una comunicazione al richiedente, che potrà replicare presentando memorie o documenti utili all'istruttoria. Se entro 45 giorni dalla registrazione l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita. L’annullamento viene comunicato al dichiarante mediante raccomandata A/R e comporta il ripristino automatico della precedente posizione (ad esempio l’iscrizione anagrafica al precedente indirizzo, per chi era già iscritto). In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del D.P.R. 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente. Si applicano inoltre le disposizioni contenute agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, cioè la decadenza dai benefici ottenuti e il possibile rilievo penale della falsa dichiarazione. Le dichiarazioni rivelatesi non conformi con quanto accertato saranno pertanto segnalate all’Autorità di pubblica sicurezza. Nel caso di diniego di iscrizione anagrafica è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Belluno nel termine di 30 gr. dal provvedimento di annullamento adottato dall'Ufficiale di Anagrafe.

Tempi e scadenze

La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall’ingresso effettivo e stabile nella nuova abitazione Ogni cittadino che ha la dimora abituale in Italia ha il diritto-dovere di dichiarare la propria residenza, cioè l’indirizzo dove effettivamente abita, all’ufficio anagrafe. Tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento. La pratica viene evasa dall’Ufficio entro 2 giorni lavorativi.

Accedi al servizio

contatta l'ufficio per maggiori informazioni:

Uffici che erogano il servizio

Ufficio Servizi Demografici

Piazza Della Vittoria, 21, Sedico (BL)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti


Argomenti:

Pagina aggiornata il 02/10/2024

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