L’accertamento di compatibilità paesaggistica è un procedimento normato dal codice dei beni culturali e del paesaggio finalizzato alla regolarizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità di autorizzazione paesaggistica in zone soggette a vincolo paesaggistico.
Secondo l’art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e l’art. 181 comma 1-ter l’accertamento della compatibilità paesaggistica è consentito per i seguenti interventi:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pecuniaria il cui importo è determinato a seguito della formulazione di una previa perizia di stima.
Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.