Descrizione
Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 14 ottobre 2024 al 30 aprile 2025.
Le misure vengono applicate su tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso) in base ai bollettini Arpav sui dati di concentrazione misurati e previsti di PM10. Il livello può variare sulla base del bollettino Arpav che viene emesso il lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle rispettive misure dal giorno successivo a quello del bollettino.
Le limitazioni, che rafforzano i precedenti provvedimenti, sono previste dal Pacchetto di misure straordinarie approvato dalla Regione Veneto, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia della Commissione Europea, per il superamento dei valori di PM10 in diverse zone d'Italia, inclusa la Pianura Padana.
Le misure adottate dal Comune di Sedico sono:
- limitazioni agli impianti termici e alle combustioni all'aperto
- limitazioni del traffico
Limitazioni d'esercizio degli impianti termici e delle combustioni all'aperto
Sono previste, a decorrere dalla data del 14 ottobre fino al 30 aprile 2025, dal lunedì alla domenica sull’intero territorio comunale:
- Limitazioni estese a tutto il territorio comunale compreso nella “Zona Prealpi e Alpi” IT0525 e nella “Zona Fondovalle” IT0526
con livello di allerta “verde”:
-
il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore”;
con livello di allerta “arancio” o “rosso”:
-
il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore”;
-
il divieto dei falò rituali, dei barbeque e dei fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento;
-
sono consentite deroghe solo per il livello di allerta “arancio” per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali. Di tali fuochi consentiti in deroga deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco (comunica al Comune data ora e luogo dell’evento via email al seguente indirizzo: sedico.bl@cert.ip-veneto.net). Tali fuochi possono essere allestiti con il solo utilizzo di materiali naturali (fascine di residui vegetali, carta non patinata e tela di origine vegetale) e comunque non esagerando con la quantità di materiale da bruciare. È vietato bruciare plastiche, sacchetti, legno verniciato, riviste patinate e tessuti sintetici.
- Limitazioni estese al solo territorio comunale compreso nella “Zona Fondovalle” IT0526
con livello di allerta “verde”:
-
il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
con livello di allerta “arancio” o “rosso”:
-
il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
Limitazioni del traffico
E' previsto il divieto di transito, dalla data del 14 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali e il periodo compreso tra il 15 dicembre 2024 e l’8 gennaio 2025, per la parte di territorio evidenziata nell’allegata planimetria (allegato sub B) facente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza per i seguenti veicoli:
M=M1;M2;M3(veicoli destinati al trasporto persone aventi al max 9 posti compreso quello del conducente; veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima non superiore a 5 t; veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima superiore a 5 t; camper e autocaravan) |
Benzina E0, E1 |
N= N1;N2;N3(veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t; veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t; veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima superiore a 12 t) |
Benzina E0, E1 |
M=M1;M2;M3(veicoli destinati al trasporto persone aventi al max 9 posti compreso quello del conducente; veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima non superiore a 5 t; veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima superiore a 5 t; camper e autocaravan) |
Diesel E0, E1, E2 |
N= N1;N2;N3(veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t; veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t; veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima superiore a 12 t) |
Diesel E0, E1, E2 |
Ciclomotori e motocicli L (da L1a L7) |
E0 |
ECCEZIONI
Sono esclusi dalle limitazioni imposte di cui sopra:
-
i mezzi adibiti al trasporto di linea e turistico, gli scuolabus, i taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
-
i mezzi di proprietà di residenti della zona sottoposta a divieto di transito;
-
i mezzi dei lavoratori, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area interdetta alla circolazione (per il solo percorso casa-lavoro);
-
i mezzi utilizzati nell’ambito dell’attività di carico e scarico di merci, in attività cantieristica e di manutenzione;
-
i mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (quali forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
-
i mezzi impegnati in manifestazioni per le quali sussiste un regolare titolo autorizzatorio;
-
i veicoli appartenenti a Enti pubblici o privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità;
-
i mezzi impiegati professionalmente per il trasporto di farmaci, di prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
-
i veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico;
-
i veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza muniti di titolo autorizzatorio;
-
i veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
-
i veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
-
i veicoli dei commercianti su area pubblica che operano sul mercato sito nella zona sottoposta a divieto;
-
i veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili;
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i veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
-
i veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, muniti di chiara identificazione della società sportiva
-
i veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
-
i veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
-
i veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
-
i veicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
-
veicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
-
mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;