Descrizione
IL SINDACO RICORDA CHE
Ai sensi degli artt. 29 e 31 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992)
I PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI A TUTTE LE PUBBLICHE VIE
HANNO L’OBBLIGO DI
- mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada;
- tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e/o nascondono la
segnaletica o ne compromettono la leggibilità;
- rimuovere nel più breve tempo possibile ramaglie o alberi caduti sulla sede stradale;
- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade sia a monte che a valle tale da impedire qualsiasi pericolo alle stesse.
CONSTATATA LA PRESENZA DI MOLTE PIANTE LUNGO IL CIGLIO STRADALE, SPESSO AMMALORATE O COLLOCATE IN POSIZIONE PERICOLOSA E CONSIDERATO CHE TALE SITUAZIONE COSTITUISCE GRAVE LIMITAZIONE ALLA FRUIZIONE IN SICUREZZA DELLE STRADE PUBBLICHE SOPRATTUTTO IN OCCASIONE DI EVENTI METEOROLOGICI INTENSI CUI SOVENTE E’ INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE, E’ STATA EMESSA APPOSITA ORDINANZA SINDACALE N. 129/2024 PER RICHIAMARE L’ATTENZIONE DEI PRIVATI ALLA MANUTENZIONE DEI LORO FONDI, CHE SI ALLEGA.