A chi è rivolto
Cittadini italiani residenti, di età compresa tra i 30 e i 65 anni, interessati a contribuire come giudici popolari presso le Corti d'Assise.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Descrizione
L’albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.
È costituito dai nominativi dei cittadini, residenti, che hanno presentato domanda e di coloro iscritti d'ufficio che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Il giudice popolare è il cittadino italiano, iscritto all'Albo dei giudici popolari previa richiesta al comune di residenza, o d'ufficio, che viene chiamato a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello insieme ai due giudici togati (presidente e giudice a latere) partecipando alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze.
Per maggiori informazioni fare riferimento al portale del Ministero della Giustizia.
Come fare
La domanda di iscrizione, redatta sull'apposito modulo, può essere presentata:
- direttamente al Protocollo generale del Comune o all'Ufficio Elettorale
- tramite email (anagrafe@comune.sedico.bl.it)
- tramite PEC ( sedico.bl@cert.ip-veneto.net)
Alla domanda vanno allegati:
- copia di un documento d’identità.
- l'apposito modulo di domanda di iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari.
Cosa serve
La procedura di iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari richiede la raccolta dei documenti necessari e la compilazione del modulo di domanda, seguita dalla presentazione presso l'Ufficio Elettorale del Comune.
- Documento d'identità
- Modulo di domanda compilato
- Diploma di scuola media inferiore o superiore, a seconda del grado di Corte d'Assise
- Età compresa tra i 30 e i 65 anni
- Buona condotta morale
Cosa si ottiene
Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari, qualificando il cittadino per partecipare alle udienze e alle decisioni delle Corti d'Assise di primo e secondo grado.
Procedure legate all'esito
Una volta iscritti all'Albo, i cittadini potranno essere chiamati a partecipare come giudici popolari nelle udienze delle Corti d'Assise, contribuendo alle decisioni contenute nelle sentenze. La normativa di riferimento è il D. Lgs. n. 273/1989 e le leggi n. 405/1952 e n. 287/1951.
Tempi e scadenze
La domanda può essere presentata solo negli anni dispari, nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio. Una volta iscritti, non è necessario rinnovare l'iscrizione negli anni successivi.
Accedi al servizio
contatta l'ufficio per maggiori informazioni:
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
- D. Lgs. n. 273/1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 449/1988 recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni"
- L. n. 405/1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
- L. n. 287/1951 "Riordinamento dei giudici di assise".
Condizioni di servizio
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