A chi è rivolto
Se non sussistono divieti di legge, chiunque può richiedere i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti, e ogni altra informazione contenuta nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
è necessario indicare nella richiesta:
gli elementi per l'identificazione dell'intestatario del certificato: cognome, nome e data di nascita (in mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo);
l'uso per il quale serve il certificato per determinare l’esenzione o l'applicazione dell'imposta di bollo Il rilascio delle informazioni è subordinato all'identificazione del richiedente e per questo è necessario allegare alla richiesta un documento d’identità in corso di validità.
I certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, e ogni altra informazione ivi contenuta possono essere rilasciati anche da ufficiali di anagrafe di Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il rilascio di certificati anagrafici avviene in modalità telematica accedendo ai servizi dell'ANPR.
Come fare
- Online con ANPR:
- Accedi al sito dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) con Spid, Carta d’Identità Elettronica o Cns.
- Seleziona i certificati necessari e stampali.
- Sportello fisico:
- Prenota un appuntamento telefonico con l’Ufficio Demografico allo 0437 8555-2.
- Compila il modulo di richiesta.
- Presentati all’ufficio con il modulo e un documento d'identità valido.
- Posta ordinaria:
- Compila il modulo di richiesta.
- Invia la richiesta via posta ordinaria, allegando copia del documento d'identità.
- E-mail:
- Compila il modulo di richiesta.
- Invia la richiesta via e-mail a sedico.bl@cert.ip-veneto.net, allegando copia del documento d'identità.
Cosa serve
Prima di procedere con la richiesta, assicurati di avere tutti i documenti necessari e di conoscere le esenzioni fiscali applicabili.
- Modulo di richiesta compilato e sottoscritto.
- Documento di identificazione valido.
- Eventuale marca da bollo per i certificati anagrafici.
- Conoscenza delle esenzioni fiscali, se applicabili.
Cosa si ottiene
Riceverai i certificati richiesti, con validità variabile a seconda del tipo di informazione.
Procedure legate all'esito
Per la certificazione attuale richiesta allo sportello, i tempi di rilascio sono immediati. Per le richieste di certificazione tramite posta ordinaria, i tempi di evasione massimi sono di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Per la certificazione storica che comporti ricerche di archivio, i tempi di evasione massimi sono di 30 giorni.
Tempi e scadenze
La validità dei certificati dipende dalle informazioni che contengono: per i certificati anagrafici è di tre mesi dalla data di rilascio; per i certificati che attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (come per esempio quelli di nascita o di morte) è illimitata; per tutti gli altri certificati è di sei mesi dalla data di rilascio.
Quanto costa
I certificati, gli estratti per riassunto o per copia integrale degli atti dello stato civile sono esenti da imposta di bollo. I certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo di € 16,00, salvo le esenzioni (https://docs.italia.it/italia/anpr/anpr/it/stabile/tab/tab_esenzione_bollo.html) previste dalla legge che devono essere specificate dall’interessato al momento della richiesta. I certificati che prevedono una ricerca d’archivio oltre all’imposta di bollo prevedono, anche, un costo di € 3,00 di diritti di segreteria per ogni persona presente nel certificato.
Modalità di pagamento
L’imposta di bollo deve essere assolta contestualmente o anticipatamente rispetto all’emissione del certificato. E’ possibile presentarsi allo sportello portando con sé la marca da bollo. È possibile pagare la marca da bollo direttamente presso l’Ufficio tramite bancomat o carte. In caso di mancato o parziale assolvimento dell’imposta di bollo, chi rilascia il certificato, chi lo utilizza e chi lo riceve è soggetto ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta evasa o della maggiore imposta dovuta, oltre al pagamento del tributo (art. 252 Dpr 26 ottobre 1972 n. 642).
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