Descrizione

Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 28 ottobre 2025 al 30 aprile 2026.
Le misure vengono applicate su tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso) in base ai bollettini Arpav sui dati di concentrazione misurati e previsti di PM10. Il livello può variare sulla base del bollettino Arpav che viene emesso il lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle rispettive misure dal giorno successivo a quello del bollettino.
Le limitazioni, che rafforzano i precedenti provvedimenti, sono previste dal Pacchetto di misure straordinarie approvato dalla Regione Veneto, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia della Commissione Europea, per il superamento dei valori di PM10 in diverse zone d'Italia, inclusa la Pianura Padana.
Le misure adottate dal Comune di Sedico sono:
- limitazioni agli impianti termici e alle combustioni all'aperto
- limitazioni del traffico
- ulteriori limitazioni inerenti le temperature in ambiente e generatori di calore domestici
Limitazioni d'esercizio degli impianti termici e delle combustioni all'aperto
Sono previste, a decorrere dalla data del 28 ottobre fino al 30 aprile 2026, dal lunedì alla domenica sull’intero territorio comunale:
- Limitazioni estese a tutto il territorio comunale compreso nella “Zona Prealpi e Alpi” IT0525 e nella “Zona Fondovalle” IT0526
con livello di allerta “verde”, “arancio” o “rosso”:
- divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali;
- sono fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale
con livello di allerta “verde”:
- sono ammessi un massimo di n. 2 (due) eventi complessivi che riguardino utilizzo di falò rituali, dei barbecue e dei fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento alle seguenti condizioni:- siano promossi e autorizzati dall’ente comunale nell’ambito dei festeggiamenti tradizionali;- gli eventi che contemplano l’utilizzo di fuochi d’artificio siano organizzati in conformità al regolamento comunale vigente per il benessere degli animali e una migliore convivenza con la collettività umana;
- non siano attivi provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- i falò siano comunque di dimensioni contenute e con il solo utilizzo di materiali naturali (fascine di residui vegetali, carta non patinata e tela di origine vegetale) evitando l’uso di plastiche, sacchetti, legno verniciato, riviste patinate e tessuti sintetici
con livello di allerta “arancio” o “rosso”:
- divieto dei falò rituali, dei barbecue e dei fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento.
Sono consentite deroghe:
- per i fuochi d’artificio classificati F1 (sempre ammessi);
- per i barbecue/preparazione di caldarroste non afferenti ad attività produttive ovverosia quelli preparati da privati cittadini;
- Limitazioni estese al solo territorio comunale compreso nella “Zona Fondovalle” IT0526
con livello di allerta “verde”:
-
divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;
con livello di allerta “arancio” o “rosso”:
-
divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;
Limitazioni del traffico
E' previsto il divieto di transito, dalla data del 14 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali e il periodo compreso tra il 15 dicembre 2024 e l’8 gennaio 2025, per la parte di territorio evidenziata nell’allegata planimetria (allegato sub B) facente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza per i seguenti veicoli:
M=M1;M2;M3(veicoli destinati al trasporto persone aventi al max 9 posti compreso quello del conducente; veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima non superiore a 5 t; veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima superiore a 5 t; camper e autocaravan |
Benzina E0, E1 |
N= N1;N2;N3(veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t; veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t; veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima superiore a 12 t) |
Benzina E0, E1 |
M=M1;M2;M3(veicoli destinati al trasporto persone aventi al max 9 posti compreso quello del conducente; veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima non superiore a 5 t; veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima superiore a 5 t; camper e autocaravan |
Diesel E0, E1, E2 |
N= N1;N2;N3(veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t; veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t; veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima superiore a 12 t) |
Diesel E0, E1, E2 |
Ciclomotori e motocicli L (da L1a L7) |
E0 |
ECCEZIONI
Sono esclusi dalle limitazioni imposte di cui sopra:
-
i mezzi adibiti al trasporto di linea e turistico, gli scuolabus, i taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
-
i mezzi di proprietà di residenti della zona sottoposta a divieto di transito;
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i mezzi dei lavoratori, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area interdetta alla circolazione (per il solo percorso casa-lavoro);
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i mezzi utilizzati nell’ambito dell’attività di carico e scarico di merci, in attività cantieristica e di manutenzione;
-
i mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (quali forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
-
i mezzi impegnati in manifestazioni per le quali sussiste un regolare titolo autorizzatorio;
-
i veicoli appartenenti a Enti pubblici o privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità;
-
i mezzi impiegati professionalmente per il trasporto di farmaci, di prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
-
i veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico;
-
i veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza muniti di titolo autorizzatorio;
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i veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
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i veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
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i veicoli dei commercianti su area pubblica che operano sul mercato sito nella zona sottoposta a divieto;
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i veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili;
-
i veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
-
i veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, muniti di chiara identificazione della società sportiva
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i veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
-
i veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
-
i veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
-
i veicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
-
veicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
-
mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;
Ulteriori limitazioni inerenti le temperature in ambiente e generatori di calore domestici
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divieto di superare le seguenti temperature medie in ambiente a seconda del livello di allerta:
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Edifici classificati ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, N. 412 |
livello nessuna allerta – colore verde |
livello di allerta 1 – colore arancio |
livello di allerta 2 – colore rosso: |
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E.1 (residenza e assimilabili); E.2 (uffici e assimilabili); E.4 (attività ricreative o di culto o assimilabili; E.5 (attività commerciali e assimilabili); E.6 (attività sportive); E.7 (attività scolastiche e assimilabili); |
19°C (con tolleranza di + 2°C) |
18°C (con tolleranza di + 2°C) |
18°C (con tolleranza di + 2°C) |
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E.8 (attività industriali ed artigianali e assimilabili); |
17°C (con tolleranza di + 2°C) |
17°C (con tolleranza di + 2°C) |
17°C (con tolleranza di + 2°C) |
facendo salve le eccezioni di legge e con esclusione dei seguenti edifici:
-
sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
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edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
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edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
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edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
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divieto, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con una classe di prestazione emissiva
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livello nessuna allerta – colore verde |
livello di allerta 1 – colore arancio: |
livello di allerta 1 – colore rosso: |
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inferiore alle “3 stelle”* |
inferiore alle 4 stelle”* |
inferiore alle “4 stelle”* |